Elenco ordinanze contingibili

Nel seguito, potete scorrere l’elenco delle ordinanze contingibili emanate dal 1 al 23 Aprile u.s., corredate da titolo e breve sintesi.

Decreto n. 520 del 1 aprile 2020 Regione Lombardia Ordinanza contingibile ed urgente, disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. che i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell’ISS richiamata in premessa;
rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come

prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere

assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio

nella frazione di rifiuti indifferenziati

derogare ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per

quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi

Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di

raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze

contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su

pubblica via dedicati, anche a chiamata

qualora venissero organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti

indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in

quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad

impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare

i gestori tengano nella più opportuna considerazione le raccomandazioni

dell’Istituto Superiore di Sanità, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12/03/2020,

in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio

integrato di gestione dei rifiuti;

il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle

raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del

18/03/2020 unitamente ad altre prescrizioni indicate al punto 8 della delibera

la chiusura dei Centri del Riutilizzo
Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti

ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in

condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale

i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di

raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente

rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento

dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è

interrotto durante l’emergenza;

in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano

temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in

deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano

essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato,

ma con scarico in fossa, con tutta una serie di raccomandazioni indicate in delibera al punto 12

tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi

codici EER 200301 debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell’Istituto

Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12/03/2020, delle indicazioni di

SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota

prot. T1.2020.0013678 del 16/03/2020 con particolare riferimento ad alcune prescrizioni indicate al punto 13 della Delibera

in considerazione delle Ordinanze emesse da alcune Regioni che prevedono

sostanzialmente l’invio ad incenerimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni

che ospitano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena

obbligatoria, i Gestori degli inceneritori di piano debbano tempestivamente

informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali

connessi all’emergenza in corso, al fine di garantire l’autosufficienza regionale e di

poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti

nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di

prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di

emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge

1° dicembre 2018 n. 132, vengono disposte deroghe per determinate attività di trattamemnto rifiuti tra cui aumentare rispettivamente la capacità

annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo

del 20%.

viene disposto il raddoppio dei termini temporali e quantitativi del deposito temporaneo ex art. 183 comma 1 lett. bb)
nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto

prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono

essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il

mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto

termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208

comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili s

ono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni

successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, previa comunicazione all’Autorità Competente

termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo

di cui all’art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali

depositi intermedi di cui all’art.5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di

sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla

dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza previa apposita comunicazione all’Autorità Competente

siano mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di

prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che

interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti

derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse

prevedere che, a fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente

ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non

siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie

le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della

pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così

come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i

successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio

pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31/08/2020, fatta salva la

facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006

Ordinanza Pres. N. 1/2020/AMB. Regione Friuli Venezia Giulia Ordinanza contingibile e urgente, disposzioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 concessa la deroga alle disposizioni vigenti ai soggetti che chiedono:
– l’incremento della capacità di stoccaggio capacità annua ed istantanea degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), al massimo del 40% rispetto ai quantitativi autorizzati
– l’ottimizzazione della gestione degli spazi dedicati agli stoccaggi dei rifiuti e dei materiali in ingresso ed in uscita dagli impianti, utilizzando gli spazi in funzione delle necessità di deposito, indipendentemente da quanto previsto dall’autorizzazione, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al punto precedente, eventualmente utilizzando anche aree non coperte
– l’incremento delle capacità autorizzate, al massimo del 20% rispetto ai quantitativi autorizzati, compatibilmente con la potenzialità nominale dell’impianto, degli impianti di recupero e smaltimento che trattano i rifiuti con determinati codici EER
– l’incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 presso il luogo di produzione, prevedendo la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 200  DEL 25/03/2020: DGR 351/2018 Regione Umbria Adeguamento garanzie finanziarie. Misure di semplificazione conseguenti l’emergenza epidemiologica COVID-19 differisce il termine massimo per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate da parte dei gestori degli impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 e/o iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del d.lgs. 152/2006 alla data del 26/08/2020;
ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 12. Regione Umbria Emergenza COVID19. Differimento termini di pagamento contributo per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 12 della L.R. 2/2000 1. Differisce, in deroga al R.R. 8/2008, il versamento del Contributo della Tutela dell’Ambiente (art. 12 della L.R. 2/2000) riferito all’annualità di scavo 2019 e dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava che hanno scelto la modalità pagamento in un’unica soluzione, al 30/06/2020;                                                                               2. Differisce, in deroga al R.R. 8/2008 ed ai piani di rateizzazione già approvati, il versamento del Contributo della Tutela dell’Ambiente (art. 12 della L.R. 2/2000) riferito all’annualità di scavo 2019 e dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava che hanno scelto il sistema di rateizzazione.
ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 13. Regione Umbria Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della frazione organica.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2578 DEL 23/03/2020 Regione Umbria Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione Unica. Adempimenti. Misure temporanee di semplificazione conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 1. differisce al 30 maggio 2020 il termine del 31 marzo 2020, per la restituzione della scheda informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 2018/1147;                                                                        2. differisce al 30 giugno 2020 il termine del 30 aprile 2020, per la restituzione della scheda informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 2018/1147;                                                                         3. sospende fino al 30 maggio 2020 gli adempimenti relativi ai controlli in capo ai gestori delle installazioni operanti in regime di AIA e stabiliti con il Piano di Monitoraggio e Controllo, con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e di quelli effettuati con personale interno;                            4. sospende fino al 30 maggio 2020 gli autocontrolli in capo ai gestori delle installazioni operanti in regime di autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. n.152/2006, con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e di quelli effettuati con personale interno;                                                              5. differisce al 30 maggio 2020 il termine per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/2006, effettuati nell’anno solare 2019;                                             6. differisce al 30 maggio 2020 il termine per la presentazione della relazione di cui al d.lgs.

n.36/2003, art.10 comma 2 let.l.

Nota del 24 marzo Regione Piemonte – Assessorato all’Ambiente, Energia, Innovazione,

Ricerca e connessi rapporti con gli Atenei e centri

di ricerca pubblici e privati, servizi digitali per

cittadini e imprese

Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la

gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI

utilizzati all’interno delle attività economiche produttive.

Ai Presidenti delle Associazioni di Categoria piemontesi

e. p.c.

Ai Prefetti, ai Presidenti delle Province Piemontesi, al Sindaco della Città Metropolitana di Torino, ai Presidenti dei Consorzi di rifiuti, al Presidenti delle ATO rifiuti, ai Direttori delle ASL piemontesi, ai Presidenti delle Delegazioni regionali dell’ANCI, dell’ANPCI, della Lega delle Autonomie Locali, al Presidente della Delegazione regionale dell’U.N.C.E.M., al Presidente di CONFSERVIZI Piemonte e Valle d’Aosta, al Direttore dell’Agenzia regionale protezione Ambientale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento della Protezione Civile e ISS

Facendo seguito alle indicazioni contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 predisposto a seguito del parere reso dal medesimo Istituto al Ministero della Salute, con la presente si precisa che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti, in coerenza con le indicazioni della scheda allegata predisposta dall’Istituto Superiore della Sanità.
INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO

EMERGENZA COVID-19 del 22 marzo 2020.

Regione Abruzzo INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO

EMERGENZA COVID-19

Indicazioni da applicare su tutto il territorio regionale. chiarisce alcuni aspetti relativi a:

– Modalità di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prodotti da da utenze domestiche COVID-19;

– Autorizzazioni ed esercizio in deroga alle normative vigenti, di impianti autorizzati nel territorio regionale delle filiere dello stoccaggio, trattamento/recupero e smaltimento rifiuti urbani;

secondo nuove, urgenti e temporanee prassi operative, da applicare su tutto il territorio regionale, comunque improntate su principi di precauzione, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

In particolare, si individuano, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., le disposizioni che sono temporaneamente derogate per la durata del provvedimento:

– D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte Seconda e Quarta;                    – D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare gli artt. 6, 7 e 11;

– D.lgs. 26/06/2015, n. 105“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, Seveso III”, nel caso sia applicabile;

– D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e s.m.i.;

– D.M. MATTM del 05.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

– D.M. MATTM 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” e s.m.i.;

– DPR 13/03/2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

– L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

– DCR n. 110/8 del 02/07/2018 ”D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;

– Autorizzazioni regionali vigenti in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU – art. 208, AUA, RIP – artt. 214-216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;

– Autorizzazioni comunali vigenti di Centri di Raccolta di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., in relazione ai poteri dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Delib.  del 30 marzo 2020, n. XI/3013 Giunta Reg. Lombardia Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 La Regione Lombardia ha emanato proroghe alle scadenze derivanti dagli atti normativi emanati dalla regione e dalle singole unità dirigenziali.

Per quanto di interesse si segnalano quelle previste all’allegato 3 della delibera, afferenti alla DG Ambiente e Clima e riguardanti gli impianti termici.

In relazione alla DGR 3965 del 31/07/2017 dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”:
Al paragrafo 14 – Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici:
– Proroga al 31 luglio 2020 i controlli degli impianti termici in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020;
– Proroga al 30 settembre 2020 per le registrazioni dei Rapporti da inserire sul CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell’impianto.

Al paragrafo 15 – Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa:
– Sospensione fino al 31 luglio 2020 delle prescrizioni di adeguamento degli impianti risultati avere rendimenti di combustione inferiore ai limiti fissati;
– Proroga al 31 luglio 2020 per le manutenzioni degli impianti a biomassa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020.

In relazione al paragrafo 18 – Dichiarazione di avvenuta manutenzione
– Proroga al 30 settembre 2020 per le registrazioni dei Rapporti da inserire sul CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell’impianto a biomassa;
– Proroga al 31 luglio 2020 dei modelli che la ditta installatrice deve trasmettere a decorrere dal 1 febbraio 2020. In relazione al paragrafo 20 – Attività ispettiva
– Proroga al 30 settembre 2020 per le scadenze assegnate dall’1 febbraio 2020, dalle Autorità Competenti, al Responsabile dell’impianto termico al fine di attestare l’adeguamento dell’impianto che, in fase di ispezione, non raggiungeva i rendimenti minimi di combustione;
– Proroga al 30 settembre 2020 per la consegna all’Autorità Competente della relazione asseverata, con scadenza dal 1 febbraio 2020, facente parte della seconda fase dell’attività di ispezione degli impianti con potenza nominale superiore o uguale a 116,3 Kw.

In relazione al paragrafo 22 – Distributori di combustibile e di energia
– Proroga al 31 luglio 2020 del termine previsto per l’invio delle nozioni relative alle utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, da parte dei distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile.

Ordinanza n. 5/2020 del 12 marzo 2020  Regione Liguria Proroga termini per operazioni di accertamento gestione rifiuti svolte nell’anno 2019 La Regione Liguria, in relazione all’emergenza globale in atto, ha deciso di prorogare di quattro mesi i termini di seguito indicati:

1) LR 23/2007 n.5 – Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
– Proroga al 31 luglio 2020 (prima 31 marzo) dell’invio del modello inerente il censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell’anno precedente in capo ai Comuni, ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte.

2) DGR 151/2017 – Aggiornamento al metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l’accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni Liguri.
– Proroga al 31 luglio 2020 (prima 31 marzo) dell’invio dei dati rilevanti da caricare sul portale O.R.So, da parte dei Comuni.

3) DGR 176/2017 – Aggiornamento al “Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e assimilati”
– Proroga al 31 luglio 2020 (prima 31 marzo) del caricamento, tramite l’applicazione informatica dedicata, dei dati comunali necessari al calcolo da parte dei comuni il tasso di riciclaggio e recupero.
– Proroga al 31 dicembre 2020 (prima 30 settembre 2020) per i comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dalla LR 20/2015.

4) DGR 983/2019 – Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’Applicativo OR.So. per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti regionali.
– Per gli impianti proroga al 31 ottobre 2020 (prima 30 giugno 2020, solo per i dati del 2019) degli adempimenti previsti dall’art. 4 (compilazione da parte dei gestori della scheda impianti sul portale O.R.So) ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 23/2007 art. 5 e 17-bis. Data la proroga di questi termini, si intendono prorogati di quattro mesi anche tutti i termini dipendenti dall’adempimento principale.

Delib. Giunta  del 30 marzo 2020, n. XI/3005 Reg. Lombardia Modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Proroga dei termini a seguito dell’emergenza da COVID-19 e modifica allegato A La delibera ha l’obiettivo principale di prevedere la proroga al 30 Giugno 2020 i termini stabiliti per la compilazione dei dati da parte degli impianti (in genere il 30 aprile di ogni anno), salvo ulteriori proroghe da parte del dirigente competente.

Il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori 30 giorni (quindi 30 luglio 2020, salvo nuovo termine derivante da proroghe del dirigente competente), se richiesto preventivamente dall’impresa all’osservatorio provinciale dei rifiuti e comunque con motivata richiesta.

Dal punto di vista testuale viene modificato l’all. A introdotto dalla d.g.r. n. X/6511 del 21 aprile 2017 (Modalità di Compilazione dell’applicativo O.R.SO), con impatti nei confronti degli impianti. Nello specifico:

1. È aggiunta una terza nota alla tabella “Scheda Impianti” dell’Appendice 1. La nota fa riferimento agli adempimenti da eseguire nel caso in cui si voglia presentare il MUD entro i successivi 60 giorni dalla scadenza prevista dalla L. 70/94 (il 30 aprile di ogni anno), al fine di beneficiare della sanzione ridotta prevista dall’art. 258 co. 1 del D.Lgs. 152/2006.

2. Aggiunti i punti a-bis) e a-ter) al capitolo 4.3 “Frequenza delle comunicazioni” nella parte inerente la Scheda Comuni. Il rispetto di quanto derivante dai nuovi punti partirà dalla comunicazione dei dati relativi al 2020 (ossia i dati che saranno comunicati nel 2021).

Delibera Giunta Regionale  n. 211 del 16/03/2020 Emilia Romagna Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A. Regionali Considerata l’impossibilità, da parte dei titolari delle AIA e delle AUA Regionali, di rispettare le scadenze previste nelle stesse autorizzazioni, a seguito delle misure restrittive disposte dai provvedimenti nazionali e regionali per contrastare la diffusione del virus COVID-19, a partire dal 23 Febbraio 2020, la Regione ha deciso di approvare indicazioni operative nei seguenti temi:

– Frequenze degli autocontrolli
– Adempimenti informativi nei casi di impossibilità ad effettuare gli autocontrolli
– Adempimenti nel caso in cui sia impossibile eseguire la comunicazione di dati entro determinate tempistiche, tali adempimenti si applicano anche nel caso di impossibilità all’esecuzione dei piani di miglioramento AIA
– Adempimenti in caso di circostanze che impediscono il rispetto dei termini per la presentazione del riesame AIA.

La Delibera fissa, inoltre, i seguenti termini massimi per la realizzazione degli adempimenti, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni nazionali e regionali emessi a causa dell’emergenza da COVID-19:
a) 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
c) 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani.

Si precisa, infine, che la Regione, riservandosi di intervenire nuovamente in caso di necessità, intende avviare un monitoraggio circa l’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza da COVID-2019, attraverso non solo l’attività di ARPAE, ma anche con l’ausilio delle stesse Associazioni imprenditoriali.

Ordinanza  n.8/2020 Regione Liguria Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 L’Ordinanza stabilisce le procedure per la gestione dei rifiuti raccolti presso le abitazioni dei soggetti positivi a COVID19 ovvero soggetti a quarantena; tali modalità operative sono descritte in dettaglio nell’Allegato 1 all’Ordinanza.
Determinazione 22 marzo 2020, n. G03103 Regione Lazio Misure temporanee e urgenti inerenti le prescrizioni di cui ai provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di competenza regionale Gestori delle installazioni A.I.A Sono sospese fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale, le prescrizioni imposte al Gestore con i provvedimenti A.I.A. di esclusiva competenza regionale, di cui al 5.Gestione dei rifiuti dell’allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, contenute nel relativo paragrafo dell’allegato tecnico, che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni o che comunque sono in contrasto con le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati ed in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
Determinazione 22 marzo 2020, n. G03098 Regione Lazio Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata
ambientale (A.I.A.), ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06.
Gestori delle installazioni A.I.A 1. differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;
2. sospensione fino al 30 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale, degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale esterno (società specializzate laboratori) alle installazioni.
Ordinanza del Presidente della Regione 25 marzo 2020, n. Z00014 Regione Lazio Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane produttori di fanghi con codice EER 190805 Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, adottando specifiche prescrizioni.
Ordinanza del Presidente della Regione 25 marzo 2020, n. Z00015 Regione Lazio Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. Cittadini e soggetti produttori di rifiuti urbani, Comuni, società che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, impianti di gestione dei rifiuti connessi al ciclo degli urbani Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
I Comuni dovranno stabilire nel proprio territorio, in base alle singole situazioni e valutazioni specifiche,
se attivare o meno un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. Qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono:
1. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
2. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se
garantiscono l’igienizzazione del rifiuto;
3. laddove le modalità di gestione di cui ai punti i e ii, non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare ma adottando specifici accorgimenti nella coltivazione della discarica
Per le società che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall’ISS
Per gli impianti di gestione dei rifiuti connessi al ciclo degli urbani della Regione Lazio vengono previste specifiche disposizioni per garantire lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone
Ordinanza del Presidente della Regione 1 aprile 2020, n. Z00022 Regione Lazio Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme
speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l’interruzione del pubblico
servizio di gestione dei rifiuti.
Impianti laziali con depositi temporanei, impianti autorizzati allo stoccaggio (attività D15 e R13), Comuni  – viene consentito, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da relazione tecnica, un ampliamento massimo del 30% delle capacità di stoccaggio per gli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione D15 (Deposito preliminare) o R13 (Messa in riserva), nel rispetto delle specifiche condizioni indicate nell’ordinanza;
– viene consentito un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo per un limite massimo di 12 mesi. In tal caso l’impianto dovrà solo tenere presso la sede di produzione operativa dichiarazione di adesione alla deroga prevista nella presente ordinanza;
– viene contentito presso i centri di raccolta comunale un incremento del 20% dei quantitativi e del raddoppio della durata del tempo di permanenza attualmente previsto dal decreto 8 aprile 2008, previo esplicito nulla osta del competente ufficio comunale.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO N. DD-A16 109 del 25 marzo 2020 Regione Piemonte Misure temporanee relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni

in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all’articolo 272, comma

2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.

Decreto dirigenziale del 31 03 2020 Provincia di CUNEO Emergenza epidemiologica COVID-19. Proroga termini adempimenti previsti da

autorizzazioni per effettuazione autocontrolli ambientali e proroga termini presentazione piani di

gestione solventi, utilizzo prodotti vernicianti e gestione carboni attivi, nonché relazioni PMC.

Decreto Giunta Regionale del 03 04 2020 Regione Emilia Romagna ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,

N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA

LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI TRASPORTO, RIFIUTI E SANITA’ PRIVATA.

ORDINANZA N.16. DEL 3 APRILE 2020 Regione Autonoma Sardegna Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.
ATTO N. DD 1 0 8 9 DEL 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL’ATMOSFERA

Città metropolitana di Torino Misure temporanee e urgenti relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni alle emissioni in atmsosfera adottate dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.
ATTO N. DD-A16 109 DEL 25/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A – AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B – Emissioni e rischi ambientali
Regione Piemonte Misure temporanee relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni

in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all’articolo 272, comma

2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.

DECRETO GIUNTA REGIONALE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL’ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA n. 68 del 03 aprile 2020
Regione Marche Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Misure temporanee ed urgenti di semplificazione di taluni adempimenti, conseguenti

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO N. 9 DEL 27 MARZO 2020 Regione Liguria Disposizioni per gli impianti gestione rifiuti in conseguenza della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 Impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti Viene concesso per un periodo di 4 mesi agli impianti autorizzati al Deposito preliminare (D15) e alla Messa in riserva (R13) di aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 20% nel rispetto  condizioni  indicate. La stessa disposizione è prevista anche per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216, nei limiti della quantità massima fissata dal DM  5/2/98 e dal DM161/02.
DECRETO N. 7 DEL 26 MARZO 2020 Regione Liguria Disposizioni per il differimento dei termini temporali per gli adempimenti previsti nelle autorizzazioni AUA e AIA Aziende con provvedimenti AIA, AUA, autorizzazioni generali Il differimento al 30 settembre riguarda gli adempimenti ambientali relativi alla trasmissione di comunicazioni o altro, le cui scadenze ricadono nel periodo 23 febbraio – 30 luglio 2020.
  Uguale differimento è applicato a scadenze, ricadenti nello stesso periodo, derivanti da prescrizioni contenute nelle AIA o nelle AUA e che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento e l’attivazione di impianti e tecnologie, con particolare riferimento a quelle attività che implicano il ricorso a personale esterno.
  Il decreto sospende inoltre fino al 30 aprile 2020 gli autocontrolli delle emissioni previsti nei PMC (Piani di monitoraggio e controllo) delle AIA e nei provvedimenti di AUA, ferma restando l’esecuzione dei campionamenti complessivi previsti nel corso dell’anno. Qualora la sospensione non consenta la raccolta dei campioni complessivi previsti nel corso dell’anno il gestore deve darne motivata comunicazione alle Autorità competente e all’Arpal e la sospensione deve essere formalmente assentita dall’autorità competente.
Ordinanza regionale n.5 del 12/03/20 Regione Liguria Proroga termini per operazioni di accertamento gestione rifiuti solte nell’anno 2019 Comuni e  Gestori degli impianti e delle attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti Sospesione e proroga di 4 mesi dei termini previsti per gli adempimenti ambientali degli articoli 5 e 17 bis della legge regionale 23/2007 sulla trasmissione dei dati relativi alla raccolta differenziata di ciascun Comune.
  In particolare, l’art.5 comma 3 della legge regionale 23/2007 , prevede che ciascun Comune della Liguria comunichi alla Regione i risultati di quota di raccolta differenziata raggiunti nell’anno precedente entro il termine del 31 marzo, tramite compilazione e invio di modello ORSO .
  L’art . 17 bis , comma 1, della legge regionale 23/2007, prevede che i gestori degli impianti e delle attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti siano tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web, dei dati e delle informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale in base alle autorizzazioni vigenti, con applicativo ORSo, che deve essere compilato nella sezione impianti entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno solare precedente a partire dal 2020. Per i dati del 2019, considerate le necessità del transitorio, il termine per l’invio è indicato entro il 30.06.20.
Ordinanza di Regione Liguria n.10 del 24/03/2020 Regione Liguria Proroga di termini previsti dalle Leggi regionali n.30/2019 in materia urbanistico-edilizia e n.12/2012 in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza dell’emergenza COVID19 Attività estrattive Proroga al 31 luglio 2020 del questionario statistico annuale , del pagamento del contributo materiale estratto, dell’aggiornamento dei piani di coltivazione (per le cave in sotterraneo )
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 6 aprile 2020 Regione Toscana Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti – Ordinanza ai sensi

dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006

Ordinanza della Giunta Regionale n. 41 del 15 aprile 2020 Regione Veneto Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

Comuni del

Veneto, ai Prefetti, alla Direzione regionale Protezione Civile del Veneto, alle Province del Veneto e alla

Città Metropolitana di Venezia, ai Consigli di Bacino del Veneto, alle ULSS del Veneto, all’ARPA del

Veneto – Direzione Generale e alle Associazioni di categoria

raddopdio dei tempi e delle quantità del deposito temporaneo, l’incremento del 20 % degli stoccaggi con autocertificazione e lo smaltimenti delle mascherine anche dei lavoratori nei rifiuti urbani indifferenziati.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 aprile 2020, n. 44 Regione Piemonte Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente

della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per

garantire la continuita’ delle attivita’ ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei

rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale

Covid-19

ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di attuare negli impianti autorizzati operanti sul territorio della Regione e per un

periodo di sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento una serie di forme straordinarie, speciali e temporanee di gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (organico e verde, carta e cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, tessili e RAEE), in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente,

Decreto n° 1828/AMB del 20/04/2020 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti

previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sono approvate una serie di misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) ed ai Gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, in
considerazione delle misure urgenti adottate dallo Stato per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19:
Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020 Regione Marche Disposizioni reltive a raccolta e conferimento dei rifiuti urbani generate da utenze domestiche con pazienti Covid-19
Il Presidente della Regione
L’ordinanza in oggetto, vista anche la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo, ), in deroga all’art. 208 del D.lgs. 152/06, agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, e con riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), consentito apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti limitatamente ai valori della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, purché ciò non rappresenti una modifica sostanziale.
La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio viene ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Eventuali ulteriori provvedimenti relativi ai rifiuti urbani e assimilati, possono comunque essere assunti nell’interesse pubblico dalle Province territorialmente competenti ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla base di esigenze e condizioni di contesto o specifiche. L’ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 02 aprile 2020 e ha durata limitata al tempo strettamente connesso alla gestione dell’emergenza CoVid 19 e comunque non superiore a sei mesi.
Decreto del Dirigente della Pf Valutazioni e Autorizzazioni ambientali n. 68 del 3 aprile 2020 Decreto dirigente Regione Marche Differimento termini degli adempimenti ambientali relativi ad aziende in AIA.  Il Decreto fa decorrere i termini dalla cessazione dell’emergenza tranne che per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni inclusa la comunicazione di Utilizzazione Agronomica, ai sensi dell’art 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, comunicazione che non richiede particolari indagini e che, comunque, viene prorogato al 31.07.2020. I termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali sono:
– 60 giorni nel caso di campionamenti;
– 90 giorni nel caso di attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure
gestionali;
– 60 giorni nel caso di presentazione di documentazione per riesami, relazioni, elaborazione dati, ottemperanze.
Delibera della Giunta della Regione Marche n. 401 del 30.03.2020 Giunta della Regione Marche Direttiva generale per prorogare i termini previsiti dall’art. 67 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche In considerazione dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID 19, i termini relativi all’obbligo di trasmettere alla Regione Marche i risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua pubblica di cui all’art. 67 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), con scadenza al 31/03 di ciascun anno, sono prorogati, per l’anno in corso, al 30/ 10/2020.
Ordinanza n. 17 dell’1 aprile 2020 Presidente della Giunta regionale Marche Ordinanza su gestione rifiuti In particolare l’Ordinanza delega alle Province territorialmente interessate, ove lo ritengano necessario e
comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione
incendi, l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, di
cui al punto 2 della Circolare MATTM prot. n. 22276 del 30 marzo 2020, atte a
consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di
quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito
temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata
superiore a 18 mesi.
ORDINANZA n.38 del 23/04/2020 Giunta Regionale della Campania Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di
gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
La presente ordinanza è notificata alle Province della Campania e alla Città Metropolitana, ai Comuni
della Campania e agli Enti d’Ambito degli ATO Rifiuti, ai Prefetti, all’ARPAC, alla Direzione
Regionale ed ai Comandi Provinciali dei VVFF, alle ASL della Regione Campania, è comunicata
all’Unità di Crisi regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale della Regione Campania.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute.
disposizioni di operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) e deposito temporaneo; I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi; I termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art.9 e dalle dichiarazioni di
utilizzo di cui all’art. 21 del DPR 120/2017; Sono consentiti gli interventi avviati e tutt’ora in corso sul territorio regionale,
inerenti alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi
di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le
aree dismesse.

Ultimi aggiornamenti (24 Aprile 2020-16 Maggio 2020)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 110 Del 08-04-2020

PROVINCIA DI MACERATA MISURE TEMPORANEE ED URGENTI A SEGUITO DI EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 RELATIVE AD ADEMPIMENTI PREVISTI

DALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELLA

PROVINCIA DI MACERATA. PROROGA DEI TERMINI.

Ordinanza n. 23/2020 del Presidente della Giunta Regionale Regione Liguria Deroga al deposito temporaneo di rifiuti e differimento del versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione rifiuti di cui al D.M. 350/1998 Minambiente; ARPAL; ASL; Province e Città Metropolitana Aumento cadenza semestrale, indipendemente dalla quantità in deposito oppure 60 metri cubi di cui 20 pericolosi e non può superare i 18 mesi; proroga di 3 mesi versamento diritti di iscrizione per attività di trattamento svolte in semplificata
Ordinanza n. 24/2020 Regione Umbria Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del Codice dell’Ambiente concernete l’assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio. Ordina che:                                                                                                                    – I rifiuti costituiti da DPI esausti, quali guanti e mascheirne, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio di tutela dal COVID-19 sono assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera b).                                                                                –  I rifiuti DPI sono conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo, comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020.

 

Ultimo aggiornamento: sabato 16 maggio 2020

 

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