Registro delle autorizzazioni: al via alle modifiche

Con il D. Lgs. n. 213 del 23 Dicembre 2022, il nostro Paese attua modifiche alla disciplina normativa sulla gestione dei rifiuti. Entrato in vigore lo scorso 16 giugno, esso porta diverse novità, che vanno a modificare la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”, TUA). Tra queste si segnalano le modifiche intervenute sulla disciplina del c.d. “RECER”, rifiuti da costruzione e demolizione, RENTRI e dintorni.

Gli interventi

Lo scorso 16 Giugno 2023 è entrato in vigore il D. lgs. 213 del 23 dicembre del 2022, con il quale il nostro Governo interviene su diversi punti che riguardano la disciplina normativa sui rifiuti

Definizione di rifiuti da costruzione e demolizione

Con la nuova formulazione dell’art. 1, al comma 1, lettera b-sexies dell’art. 183 del TUA viene integrata la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono ora definiti come “speciali” solo se prodotti nell’ambito di attività di impresa.

Cosa sono i rifiuti da costruzione e demolizione

In termini di produzione, tale flusso costituisce la maggiorparte dei rifiuti speciali prodotti in Italia.

In particolare, come denotato da ISPRA nel rapporto rifiuti speciali del 2022, il settore delle costruzioni attraverso l’uso intenso delle risorse naturali genera forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima.

Con l’obiettivo di realizzare una società europea del riciclaggio, la Commissione Europea ha ritenuto necessario inserire il flusso di rifiuti generato da tale settore tra quelli prioritari da sottoporre a monitoraggio, fissando uno specifico obiettivo di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione[1] che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiale[2]: esso viene rappresentato dal target, pari al 70%, ad esclusione del materiale allo stato naturale definito dal codice 170504 dell’elenco europeo dei rifiuti (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503), dovrà essere raggiunto entro il 2020.

I rifiuti speciali sono quelli che derivano dallo svolgimento delle attività produttive, e, di conseguenza, grossolanamente identificati come quelli prodotti dalle imprese.  

Modifiche inerenti la disciplina dell’end of waste

L’end of waste consiste in un istituto giuridico e normativo, relativo alla trasformazione di un rifiuto in un prodotto o materiale che può essere utilizzato senza pericolo per la salute umana e l’ambiente, senza ulteriori necessità di trattamenti di smaltimento.

Nel contesto delle normative ambientali, quando un rifiuto viene sottoposto a un processo di recupero o riciclaggio, può raggiungere lo stato di “end of waste”. Ciò significa che il materiale ha subito un trattamento sufficiente per essere considerato una risorsa o una materia prima per un’industria specifica, invece di essere considerato un rifiuto soggetto a normative più rigide e costosi processi di smaltimento.

Con l’intervento sull’art. 184 ter, c. 3 sexies, circa la cessazione della qualifica di rifiuto, viene spostato il termine relativo alla comunicazione da parte di ISPRA al Ministero dell’ambiente relativa alla relazione sulle verifiche e controlli effettuati sugli “impianti Eow” facendo esplicito riferimento al RECER, dal 31 dicembre al 31 gennaio.

Esso reca ora che, con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai  sensi  del comma 3-ter e la comunica al MASE entro suddetto limite: l’obiettivo è quello di verificare il rispetto delle condizioni fissate con la decretazione end of waste, ovvero impedire che, a seguito delle attività di trattamento / recupero sul rifiuto in ingresso, in uscita si abbia realmente un materiale recuperato e non un rifiuto.

RENTRI ricompreso nella disciplina generale sui rifiuti

Con la modifica dell’art. 188-bis del TUA, relativo al Sistema di tracciabilità dei rifiuti della disciplina generale del RENTRI (precedentemente contenuta nell’art.6 del decreto-legge 14 dic.2108 n.135), viene ora meglio puntualizzato il quadro normativo sulla tracciabilità.

Il RENTRI, infatti, consiste nel nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, composto da procedure e strumenti da organizzare in un nuovo sistema informativo, gestito presso la competente struttura organizzativa del MASE, struttura supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale. Esso viene articolato, sotto il profilo dei dati in esso registrati, in due sezioni:

  • anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Esso introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

I decreti attuativi previsti dall’Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.

Nel frattempo, il Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalitïàe la fruibilitïàdi un modello di Registro Elettronico Nazionale.

In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico, e di produzione dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati.

Registri, Autorizzazioni

Infine:

  • viene ritoccata la disciplina della tracciabilità relativa ai registri di carico e scarico (art. 190, TUA), per cui viene ora esplicitato che nel registro va inserita anche la quantità trattata;
  • in merito alle autorizzazioni, viene ora previsto che gli enti competenti trasmettano tutti i provvedimenti autorizzativi (e non solo quelli relativi alle attività di recupero) al Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero (RECER) istituito dal MASE e gestito dall’Albo sulla piattaforma Monitor Piani e non più al Catasto Telematico gestito da ISPRA.

Viene inoltre riformulata la premessa all’elenco dei codici EER e introdotta una disciplina transitoria per i rifiuti prodotti dalle navi.


[1] Si tratta di un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.

[2] V. art. 11, Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro” sui rifiuti).

Ultime news