Il requisito di gara relativo al previo svolgimento del servizio di raccolta del “porta a porta” non è illegittimo, se, tenuto conto dell’oggetto e delle peculiarità dell’appalto, risulta conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità. Lo afferma una recente sentenza del Consiglio di Stato.
Il modello di raccolta “porta a porta”
La normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 152/2006, richiede, in base all’art. 198, che i Comuni concorrano:
- alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; sino all’affidamento del servizio, Essi gestiscono direttamente la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviandoli allo smaltimento in regime di privativa;
- a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti [1] che rispettino i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con i “Piani d‘Ambito” adottati, qualora esistenti.
In particolare, Essi possono affidare, alternativamente, il servizio di igiene urbana mediante opportuna gara ad evidenza pubblica, oppure in base al c.d. “affidamento in house” (che non prevede lo svolgimento della procedura appena citata): applicando la prima modalità gli Enti locali individuano le caratteristiche, ovvero i requisiti, che deve possedere il servizio da loro richiesto, mediante i documenti di gara (es.: bando e capitolato speciale d’appalto), rispettando le prescrizioni contenute nel c.d. “Codice dei Contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50/16), recentemente modificato ed integrato.
Ebbene, uno dei modelli di raccolta che l’Ente può richiedere, consiste nella raccolta differenziata domiciliare presso ciascun utente del servizio (cittadini, ovvero persone fisiche, oppure imprese), che garantisce, in maniera indiscussa, la maggiore quantità e qualità di rifiuti intercettati in modo differenziato, che pertanto può ricevere maggiore valorizzazione, e presenta solitamente queste caratteristiche:
- i contenitori, differenziati per tipologia di rifiuto e caratterizzati da turni di esposizione e prelievo specifici (giorni/ore), vengono posizionati all’interno delle pertinenze condominiali;
- vi è il maggiore controllo della qualità delle frazioni, poiché non vi sono conferimenti generici;
- sussiste la migliore rispondenza della tariffazione al conferimento dei cittadini;
- si manifestano i maggiori costi, sia sul piano economico che finanziario, a causa delle difficoltà di carattere tecnico-logistico legate alla organizzazione del circuito di raccolta;
- non sempre esso è possibile realizzarlo, in quanto in alcune realtà territoriali rimane difficilmente realizzabile a causa della mancanza o inadeguatezza di pertinenze condominiali o per la viabilità inadeguata.
La Sentenza n. 3194 del Consiglio di Stato
Con Sentenza n. 3194 del 2017, il Consiglio di Stato ritiene che, nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di igiene urbana, l’amministrazione aggiudicatrice può effettivamente inserire, tra le condizioni di gara specificate nei documenti sopra citati, lo svolgimento del “porta a porta”.
In particolare la valutazione sorge dall’analisi di una fattispecie in cui, in una procedura di affidamento per l’attività di raccolta differenziata di tipo “porta a porta” dei rifiuti urbani indetta da un Ente locale della Regione Lazio, veniva richiesto, a pena di esclusione, il previo svolgimento di tale tipologia di raccolta in almeno tre Comuni.
Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha ritenuto che tale requisito sia conforme alla normativa vigente, in quanto contempla una condizione di esecuzione strettamente collegata all’appalto, ed in particolare che il “porta a porta” costituisca una specifica modalità esecutiva del servizio “che implica una determinata e peculiare organizzazione, non solo della prestazione, ma anche della stessa impresa e postula, pertanto, una specifica struttura aziendale”
[1] Con i regolamenti comunali vengono definite, fra le altre cose: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento (da parte degli utenti) della raccolta differenziata; d) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ecc…