Con una circolare pubblicata il 22 novembre scorso, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti precisazioni sulla obbligatorietà della iscrizione alle categorie delle macchine operatrici per la raccolta dei c.d. “rifiuti spiaggiati”.
Le tesi di Confindustria Cisambiente
Con una serie di osservazioni, l’Associazione di Confindustria aveva richiesto chiarimenti all’Albo circa le modalità di gestione del c.d. rifiuti spiaggati, con riferimento a quelli “derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.
In particolare, Cisambiente sosteneva che si potessero, in merito, astrattamente presentare tre casi:
- quello in cui la raccolta degli spiaggiati viene verso svolta unicamente attraverso macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale, per cui le attività svolte dalle stesse, in base alla definizione di “raccolta” (ex art. 183, punto 1, lett. n) del D.Lgs. n. 152/2006), (“[…] Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”), da cui deriva che esse sono poste al di fuori dalla Gestione dei rifiuti, e quindi non necessitano della iscrizione nella sottocategoria D7 della Categoria 1.
- Quello in cui la raccolta degli spiaggiati viene verso svolta attraverso macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale, e con le stesse successivamente viene realizzata una fase di trasporto, l’attività deve essere posta all’interno della Gestione dei rifiuti, ovvero la macchina operatrice necessita della iscrizione nella sottocategoria D7 della Categoria 1.
- Ed infine, quello in cui l’attività di trasporto dal mezzo all’impianto è l’unica svolta, e quindi, automaticamente, considerata all’interno della Gestione dei rifiuti, e quindi necessita della iscrizione nella sottocategoria D7 della Categoria 1, ma non occorre dimostrare il possesso di macchine operatrice e/o veicoli ad uso speciale, perché si svolge unicamente la fase di trasporto e non anche quella di raccolta.
La circolare dell’Albo
L’albo, in relazione alla richiesta di indicare i casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, ha stabilito, innanzitutto che l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta.
Analogamente in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’ iscrizione all’Albo.
Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi:
- la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua;
- la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.
Infine, è stato puntualizzato che, nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.