Con ordinanza n. 22891 del 29 Settembre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere della prova in merito alla possibilità di essere esonerati dal pagamento della tassa rifiuti per locali magazzini o deposito in cui si producono imballaggi terziari, spetta al titolare del magazzino.
Quali sono gli imballaggi interessati
L’ordinanza non riguarda tutte le tipologie di imballaggi. A tal fine è utile ricordare le definizioni offerte dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), ed in particolare quella di imballaggio e le distinzioni fra le categorie riconosciute in esso.
Innanzitutto per imballaggio si intende “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
Invece le categorie di imballaggi distinte dal Legislatore sono:
- primario, o per la vendita: quello concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
- secondario, o multiplo: quello concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- terziario, o per il trasporto: quello concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
Il contenuto dell’ordinanza
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22891 del 29 Settembre 2017 ha respinto la richiesta di una Azienda che insiste nella regione Lombardia.
Con essa il ricorrente invocava l’esenzione dal Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU, ma il principio è applicabile anche per la TARI) in merito ai quei locali dalla cui superficie si originava una produzione di una particolare categoria di imballaggi, ovvero quelli “terziari”.
Puntualizzato che essi, in base alla legislazione vigente non posso essere considerati come speciali (ovvero prodotti in seguito allo svolgimento di un attività produttiva tra quelle menzionate nell’art. 184, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006) assimilati agli “urbani” (ovvero quelli, genericamente, originati da luoghi e locali adibiti ad uso di civile abitazione, ex art. nell’art. 184, c.2, del D. Lgs. n. 152/2006), la Corte si è espressa per la necessità del soggetto obbligato che richiede l’esenzione o, al limite, la riduzione dell’entità della tassa, di farne egli stesso richiesta in sede di denuncia originaria o in sede di variazione.
Essa ribadisce, ne più né meno, il contenuto del tracciato normativo di riferimento: il Legislatore infatti stabilisce che il presupposto impositivo sia, infatti, costituito dal il semplice possesso di locali atti a produrre rifiuti urbani o assimilati, e come sia onere del contribuente che vuole vedersi riconosciuta dal Comune l’esenzione o riduzione della tassa, dichiararlo in sede di denuncia, fornendo le prove di avere diritto all’esenzione o alla riduzione.