Gentili Soci,
si rende noto che il TAR Sicilia, Palermo, sez. I, con Ordinanza del 24 aprile 2017 n. 513, ha accolto la domanda cautelare formulata da Cisambiente mediante apposito ricorso, proposto per l’annullamento, tra le altre cose, del D.P.Reg. del 9 marzo 2017 n. 526, nella parte in cui:
all’asserito fine di avviare una nuova e speciale forma di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana,
nelle more del pieno avvio dell’assetto organizzativo scaturente dalla L.R. n. 9/2010,
i provvedimenti impugnati – in evidente violazione del principio di libera concorrenza – hanno onerato i Commissari Straordinari, nominati ai sensi dell’art. 14 della stessa Legge regionale, di “costituire e avviare una società partecipata con lo scopo di provvedere all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, secondo il modello di gestione in house, nel rispetto della normativa in materia e in deroga a quanto previsto dall’art. 15 della Legge regionale n. 9/2010”.
Con tale provvedimento interinale, lo stesso TAR ha ritenuto fondate, nei limiti della fase cautelare del giudizio, le censure proposte, in particolare ravvisando la “sussistenza di apprezzabili elementi di fondatezza in relazione alla censurata stabilizzazione ed alla trasformazione in ordinario strumento di gestione amministrativa, di tipologie provvedimentali emergenziali, come tali legittimate, nella specie ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, solo da reali situazioni di emergenza che siano altresì non imputabili all’autorità amministrativa istituzionalmente preposta all’opposta finalità di superare la fase della c.d. amministrazione dell’emergenza”.
Di conseguenza, il Giudice adito ha ritenuto che idonea misura di tutela della posizione dell’Associazione sia quella della sollecita fissazione dell’udienza di merito, prevista per la prima sessione del mese di gennaio 2018.
La nostra Associazione, impugnando il provvedimento, ha voluto stigmatizzare l’annosa questione del ricorso alle gestioni “in house”, molto spesso abusato dagli Enti Locali.
Ricorso RGN 788 del 2017.