Terre e rocce da scavo: in vigore in nuovo regolamento

Lo scorso 22 agosto è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, che introduce numerose novità rilevanti ai fini della normativa vigente.

Il contenuto del nuovo regolamento.

Lo scorso 22 agosto è entrato in vigore il “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (DPR 13 giugno 2017, n.120), pubblicato nella Serie Generale n. 183 della Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017.

Vediamo le principali novità dell’atto che riforma alcuni aspetti rilevanti della disciplina vigente.

Le misure approvate dal Governo, che recepiscono diverse proposte del mondo imprenditoriale (formulate, tra gli altri, in occasione della consultazione pubblica avviata a novembre 2015 e nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente del Senato a marzo del 2016), affrontano gli aspetti più critici della materia con l’obiettivo di migliorare la tutela delle risorse ambientali e, al contempo, fornire certezza agli operatori anche attraverso la semplificazione della disciplina e la riunificazione in un unico provvedimento delle diverse norme in materia.

Più in dettaglio, il provvedimento è strutturato con l’obiettivo di riordinare e semplificare la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (art. 1), con particolare riferimento:

  1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (Titolo II), ai sensi dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di grandi dimensioni (Capo II), di piccole dimensioni (Capo III) e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (Capo IV), nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili (Capo I);
  2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (Titolo III);
  3. all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Titolo IV);
  4. alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V).

A tali disposizioni specifiche si aggiungono disposizioni a carattere generale (Titolo I), quali:

  • l’introduzione di ulteriori definizioni rispetto a quelle contenute negli artt. 183 e 240 del D.Lgs. 152/06;
  • le esclusioni;
  • le norme, di cui al titolo VI, che regolano il transitorio e le abrogazioni della precedente disciplina[1].

In merito all’ultimo dei punti appena citati, si segnala, in particolare, che il Regolamento prevede che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente, restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Per tali progetti, tuttavia, è fatta comunque salva la facoltà, per l’impresa interessata, di presentare, entro centottanta giorni decorrenti dal 22 agosto, gli adempimenti semplificati previsti dalla nuova disciplina.

Il Regolamento elimina le autorizzazioni preventive, prescrivendo un modello di “controllo ex post”, basato su:

  • meccanismi di autocertificazione da parte degli operatori (sia per le cd. “grandi opere” che per i cantieri di dimensioni ridotte);
  • sul rafforzamento del sistema dei controlli.

Così facendo il Legislatore elimina il precedente sistema di “controllo preventivo”, che prevedeva, di contro, un iter amministrativo ad hoc per il rilascio di autorizzazioni alla gestione delle terre e rocce da scavo.

Infatti l’obiettivo della norma è di evitare i lungi tempi di attesa riscontrati con la normativa vigente.

Dai rilievi effettuati con riferimento alla disciplina previgente, è emerso, infatti, che i tempi di attesa delle suddette autorizzazioni hanno oscillato dai 6 ai 18 mesi, ma in diversi casi si sono superati i 2 anni di attesa per avere l’assenso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il Regolamento prevede anche la possibilità di un’interazione tra imprese e Amministrazioni deputate ai controlli prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, le prime possano confrontarsi con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge.

Le ulteriori semplificazioni

Ulteriori semplificazioni riguardano:

  1. l’unificazione e semplificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione preventiva all’autorità competente relativa ad ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate nei cantieri di grandi dimensioni, nonché l’unificazione e la semplificazione degli adempimenti correlati all’obbligo di comunicare l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
  2. la definizione puntuale delle condizioni per l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, nonché l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  3. la disciplina specifica per il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, che quindi comporterà per l’operatore una gestione separata e semplificata di tali rifiuti rispetto a quelli gestiti ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. bb);
  4. le misure dirette a superare anche eventuali situazioni di inerzia da parte dell’amministrazione;
  5. le disposizioni sono rivolte ad una platea particolarmente vasta, poiché le misure descritte riguardano:
  • sia le imprese che operano nel settore delle costruzioni;
  • sia quelle interessate alla realizzazione e gestione di infrastrutture/reti e impianti produttivi, anche sui siti oggetto di bonifica.

Nel medio e lungo periodo l’intervento consentirà sia di rafforzare la competitività delle imprese che la tutela dell’ambiente attraverso:

  • la riduzione dei costi connessi all’approvvigionamento di materia prima dovuta ad un maggiore ricorso all’utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti;
  • la riduzione dell’utilizzo di materiale di cava;
  • la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.

[1] DM n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 152/06, artt. 41, comma 2 e 41bis dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/13.

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