Dl Semplificazioni: in arrivo il registro elettronico

Lo scorso 31 Dicembre, mediante il c.d. “DL Semplificazioni” (DL n. 135 del 14 Dicembre 2018), il Governo ha abolito, dopo anni di tribolata applicazione, il c.d. SISTRI (Sistema informatico di tracciabilità), ovvero quel sistema che consente il tracciamento del ciclo di vita del rifiuto dal momento in cui viene creato a quello in cui viene chiuso il ciclo di vita del medesimo. Con un emendamento al Decreto, adesso il Governo propone la realizzazione del Registro Elettronico, previsto dalle Direttive Comunitarie in tema di tracciabilità. Vediamo in cosa consiste e qual è l’emendamento proposto.

L’arrivo del registro elettronico

Dopo l’abolizione del Sistri, prevista dal decreto semplificazioni, il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento, in esame in questi giorni nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, con l’obiettivo di realizzare il nuovo meccanismo per le imprese, previsto dalle Direttive Comunitarie in tema di tracciabilità dei rifiuti.

Il registro elettronico.

Con la Direttiva n. 851, pubblicata nella GUCE del 14 Giugno 2018, viene prevista la realizzazione di questo documento. In particolare, viene modificata la Direttiva Quadro n. 98 del 2008, al c.1 dell’art. 35, dove si prescrive ora che i seguenti soggetti:

  • qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti, (ex art. 23, c.1, per cui si rende necessario un rilascio delle autorizzazioni), di qualsiasi natura, pericolosa o non pericolosa;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • gli enti o le imprese che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

sono obbligati a tenere un “registro cronologico”, così come nel passato (in cui devono indicare in esso, la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti)

Con la n. 851, essi devono anche annotare la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.

Quindi si aggiunge l’obbligo di monitorare il ciclo di vita anche dei materiali oggetto delle attività di recupero (tutte, dalla preparazione per il riutilizzo a quelle di recupero di altro tipo)

Viene inoltre precisato, rispetto al passato che “Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici”, di seguito individuati con il nuovo c.4, da intendere come quello su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi per l’intero territorio.

Se la proposta sarà approvata, dopo il periodo transitorio in cui si andrà avanti con i vecchi adempimenti cartacei, partirà il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente.

Sarà un decreto ministeriale a fissare sia il termine entro il quale le imprese dovranno iscriversi sia le sanzioni e l’entità dei diritti di segreteria ed eventualmente del contributo annuale da versare per la tenuta del registro.

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