SISTRI: la roadmap per il nuovo riavvio

Il SISTRI, sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, è stato “riavviato” quattro anni orsono dopo un periodo di sospensione di circa 15 mesi (1 Ottobre 2013, per talune categorie di soggetti obbligati, coinvolgendo inizialmente i c.d. “nuovi produttori di rifiuti”), e reso obbligatorio, nell’aprile del 2014, solamente per le imprese con più di 10 Dipendenti che producono rifiuti (speciali) pericolosi. Il 1° Febbraio 2017 sembra finalmente essere giunta al termine la gara per l’assegnazione del servizio al nuovo concessionario iniziata lo scorso anno, vinta dall’ATI TIM/Almaviva/Agriconsulting (che andrà, pertanto, a sostituire la Selex Sema, gestore sin dalla nascita del servizio, datata 17 Dicembre 2009), con la riaggiudicazione da parte di CONSIP, dopo che un ricorso effettuato al TAR da parte di altri concorrenti alla stessa, l’aveva bloccata. Si entra nell’ultimo step precedente il definitivo riavvio?

Il tracciamento dei rifiuti in Azienda nell’anno 2017

Sebbene il primo ottobre 2013, per la prima volta nella sua storia, il SISTRI sia
divenuto concretamente operativo, il Legislatore, con l’introduzione del c.3-bis all’interno dell’art. 11 della L. n. 125/13, recependo le difficoltà applicative perduranti da parte degli Operatori coinvolti, ha inizialmente stabilito un regime di “doppio binario” (vedi box a lato) in merito alla gestione documentale dei rifiuti in Azienda.

Successivamente, nel corso degli anni, dapprima tale regime è stato esteso a tutto l’anno 2014 (con la conversione in Legge del c.d. DL “milleproroghe 2014” nella L. n. 15/14 del 28.2.14), e da ultimo, con il DL n. 244 del 30 Dicembre 2016, viene previsto, per il 2017, un ulteriore periodo di “doppio binario” che interessa unicamente gli Operatori del SISTRI.

Successivamente, nel corso degli anni, dapprima tale regime è stato esteso a tutto l’anno 2014 (con la conversione in Legge del c.d. DL “milleproroghe 2014” nella L. n. 15/14 del 28.2.14), e da ultimo, con il DL n. 244 del 30 Dicembre 2016, viene previsto, per il 2017, un ulteriore periodo di “doppio binario” che interessa unicamente gli Operatori del SISTRI.

Che cos’è il regime di “doppio binario”? Con la sua vigenza, i c.d. “Operatori” del SISTRI (ovvero i soggetti obbligati oppure facoltizzati all’iscrizione), devono applicare il modello “cartaceo” per il tracciamento dei ciclo di vita dei rifiuti da essi gestiti (basato essenzialmente sulla compilazione di registri di carico & scarico e di Formulari di identificazione del rifiuto, “FIR”, per la relativa movimentazione), in coabitazione con quello “informatico”, ovvero continuare a compilare il registro, il FIR, e trasmettere la dichiarazione annuale mediante il Modello Unico, che, per l’anno in corso, dovrà essere trasmessa il prossimo 2 Maggio 2017

DM Ambiente 24 Aprile: chi sono gli Operatori del SISTRI

Che cos’è il SISTRI?

E’ un sistema informatico che, attualmente, consente di monitorare il ciclo di vita di una particolare categoria di rifiuti, gli “speciali pericolosi” prodotti da taluni Enti ed imprese in Italia, mentre quello dei rifiuti “urbani” (limitatamente alla Regione Campania, qualora gestiti da Comuni, Enti ed imprese locali di trasporto, e soggetti similari), viene tracciato mediante un sistema analogo, denominato “SITRA”. Gli obiettivi perseguiti con l’implementazione del Sistema sono: a) eliminare gli adempimenti “cartacei”; b) ridurre i costi gravanti sulle imprese; c) accelerare lo svolgimento delle procedure; d) conoscere in tempo reale la sorte dei rifiuti

Con il citato DM 24 Aprile 2014, emanato dal Ministero dell’Ambiente, sono stati attuati significativi cambiamenti al tracciato normativo riguardante il SISTRI, ed in particolare l’ennesima modificazione dell’insieme dei soggetti obbligati al tracciamento, prevedendo l’esclusione delle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10 (oltre a questi sono state fissate nuove date per il versamento del contributo annuale – che oggi deve essere effettuato entro il 30 aprile – passando per nuove regole riguardanti interoperabilità e trasporto intermodale): con esso venne confermata la tracciabilità per i soli rifiuti speciali pericolosi.

La riaggiudicazione del SISTRI

Il 1° Febbraio 2017 è stata riassegnata la gara per la gestione del SISTRI all’aggiudicatario, l’associazione temporanea di impresa composta da TIM/Almaviva/Agriconsulting, che sostituisce la Selex Sema, gestore sin dalla nascita del servizio, datata 17 Dicembre 2009, con la riaggiudicazione della gara relativa alla sua gestione da parte di CONSIP, dopo un ricorso effettuato al TAR da parte di altri concorrenti alla stessa respinto pochi giorni prima (il 25 Gennaio).

La conversione del c.d. “Milleproroghe” 2017.

Con la conversione del c.d. DL “Milleproroghe 2017” (il DL n. 244/16), come scritto, viene confermato, per il quarto anno consecutivo, il regime di doppio binario e, soprattutto, il quadro sanzionatorio rispetto all’anno precedente, penalizzando gli Operatori che non provvedono al pagamento del Contributo SISTRI e perpetuano il mancato versamento dello stesso.

La roadmap per il nuovo riavvio.

Tutto ciò premesso, e salvo nuovi ricorsi, si prospetta l’ingresso nell’ultima fase del riavvio del c.d. “nuovo” SISTRI, ovvero quella in cui l’ATI affidataria dovrà procedere alla riprogettazione del sistema ed il relativo collaudo, tenendo conto di quanto previsto dal Nuovo Testo Unico SISTRI, ed in particolare, tra le altre cose, della necessità di contemplare un tracciamento “off-line” (ad oggi ciò non è possibile, essendo il sistema web-based), e senza l’utilizzo del principale dispositivo elettronico, il c.d. “token USB” o chiavetta, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente con D.L. 24 giugno 2014, n. 911.

In particolare, con il DM n. 78 del 30 Marzo 2016 (“Nuovo Testo Unico SISTRI”), entrato in vigore l’8 Giugno successivo, si rimanda all’emanazione di uno o più Decreti la definizione dei dispositivi (e relative modalità di funzionamento ed inserimento dati), destinati a sostituirli (sia token USB, che black box, ovvero il dispositivo elettronico dotato di modulo GPS interno, in grado di consentire il monitoraggio degli spostamenti del mezzo che trasporta gli speciali pericolosi).

 


1 Con l’art. 14, c.2 (recante “ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 -C 27/2010”), si prescrive che che “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti e’ semplificato, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l’applicazione dell’interoperabilita’ e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”.

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