Comitato Nazionale: il provvedimento di sospensione, in caso di mancato versamento, sarà adottato da ciascuna Sezione regionale a partire dal 31 Luglio di ogni anno.

Il Comitato nazionale ha disposto, con la Circolare n. 650 del 13 giugno 2017, che tutti i provvedimenti di sospensione per mancato versamento siano adottati da tutte le sezioni regionali con decorrenza 31 luglio di ogni anno.

Il contenuto della Circolare

L’art. 24, comma 4, del DM n. 120 del 2014, dispone che il versamento del diritto annuale di iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Allo stesso tempo, il c. 7 del medesimo articolo prescrive che l’omissione del pagamento nei termini previsti comporti la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quanto non venga data prova alla sezione regionale dell’effettuazione del pagamento.

A tal proposito, il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, ha ritenuto necessario prevedere un’unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione, ex art. 23, c.4.

Il Comitato nazionale, pertanto, ha stabilito che, entro il 31 Luglio di ogni anno, le Sezioni regionali debbano adottare i provvedimenti di sospensione, così come indicato dall’art. 24, c.4, del DM n. 120/2014, con decorrenza a partire dal 31 Luglio dello stesso anno.

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