Identificazione del prodotto finito: le valutazioni del MASE

Il MASE risponde ad un interpello posto da Confindustria in merito all’ identificazione del prodotto finito e delle attività di trattamento e trasformazione al fine della definizione delle soglie di assoggettabilità di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006. La risposta del Dicastero.

Il tema

Con nota del 9 giugno u.s il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto all’interpello formulato da Confindustria avente ad oggetto la conferma dell’interpretazione delle definizioni di prodotto finito, trattamento e trasformazione ai fini dell’assoggettabilità o meno ad istanza di AIA.

Nello specifico, nel mese di dicembre scorso, Confindustria ha presentato un interpello al Ministero per avere una conferma in merito alla corretta interpretazione del riferimento al “prodotto finito” per quantificare le grandezze da confrontare con le soglie di assoggettabilità ad AIA di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del riferimento ad attività di “trattamento e trasformazione” (nel medesimo allegato).

In riferimento all’istanza in questione, il Ministero ha parzialmente confermato l’interpretazione formulata da Confindustria e, contestualmente, maggiormente dettagliata. In particolare, l’interpretazione di “prodotto finito” proposta (ossia di considerare come prodotti finiti esclusivamente i prodotti destinati al consumatore finale e utilizzabili tal quale) non è stata confermata. Secondo il MASE, infatti, nella definizione di prodotto finito devono essere considerati tutti i prodotti identificati nella specifica categoria di attività di cui all’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 anche se commercializzati per successive lavorazioni, e non solo per il diretto uso del consumatore finale. In sintesi, quindi, deve considerarsi prodotto finito il prodotto che l’installazione si prefigge di produrre, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia il consumatore finale o meno.

La lettura proposta con il secondo quesito, relativo alla definizione di “trattamento e trasformazione” citata nell’allegato VIII del D.Lgs. 152/2006, invece, è stata parzialmente confermata. A riguardo il MASE conviene che sono da considerarsi attività di “trattamento e trasformazione” tutti quei processi che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto, variandone struttura, composizione, consistenza, stato fisico o altre caratteristiche essenziali. Rientrano dunque in questa categoria, oltre ai processi fisici e meccanici, anche i processi chimici e biologici che determinano le caratteristiche essenziali del prodotto; mentre ne sono escluse le attività di mero imballaggio, come anche le altre attività di stoccaggio per maturazione e di classificazione e raggruppamento del prodotto per categoria qualitativa o dimensionale.

In conclusione, stando a quanto riscontrato dal MASE, se la soglia delle quantità di materia soggetta a processi di trattamento e trasformazione (secondo la definizione di cui sopra) che alterano o modificano il prodotto (quali operazioni fisiche, meccaniche, chimiche, biologiche) è inferiore alle 300 ton/giorno di prodotto finito – come sopra definito – non sussiste l’assoggettabilità ad AIA. In caso contrario, viene confermata la casistica di cui al punto 6.4.b.2 dell’allegato VIII e, quindi, l’assoggettabilità ad istanza di AIA.

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