La delega di funzioni in Azienda deve essere giustificata dalle dimensioni ed dall’organizzazione dell’Azienda

Con sentenza n. 31364/2017, la Corte di Cassazione indica quali debbano essere requisiti per la rilevanza penale dell’istituto della delega di funzioni in materia ambientale, precisando essa viene subordinata a particolari aspetti riguardanti l’impresa dove viene applicata.

La sentenza della Corte di Cassazione

In materia di gestione dei rifiuti, la delega di funzioni deve essere giustificata in base alle dimensioni dell’impresa, o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa.

Con sentenza n. 31364/2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al caso di un Azienda della Regione Campania che aveva provveduto, nell’ambito di questo esercizio, a nominare un terzo soggetto quale direttore di commessa (indicando nell’atto poteri e responsabilità collegati alla funzione) dell’appalto di gestione dei rifiuti, nel cui ambito è scaturita la condanna.

Con la pronuncia, la Corte ha elencato i requisiti per la rilevanza penale dell’istituto della delega di funzioni in materia ambientale, ed in particolare specificato che essa deve:

  • essere giustificata dalle dimensioni o dall’organizzazione dell’impresa;
  • essere puntuale;
  • essere espressa (con esclusione di poteri discrezioni residuali del delegante);
  • riguardare anche i correlativi poteri decisionali, e di spesa.

Da ultimo, il delegato deve essere “tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato”.

In assenza di tali requisiti, appunto, la delega non può essere valida[1].

[1] Da qui l’annullamento (senza rinvio, essendo intervenuta la prescrizione del reato), della sentenza, con cui il tribunale di Napoli, senza aver vagliato in concreto la portata di tale delega, aveva condannato il titolare dell’impresa ex art. 256, c.1, D.Lgs. n. 152/2006.

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