Coronavirus, Conte firma il Dpcm 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante “ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, a differenza delle precedenti, interessano l’intero territorio nazionale e riprendono, superandole, quelle individuate dai disposti emanati nei giorni scorsi. Le prescrizioni contenute saranno valide da oggi fino al 25 marzo 2020. Allo stesso tempo sono state varate le misure di primo intervento da parte dell’ICE.

L’azione governativa a contrasto del coronavirus: punto della situazione

Il Decreto viene pubblicato a seguito a diversi atti rilasciati nei giorni precedenti (vedi elenco nel seguito), ed in forza delle prerogative assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. n. 400/1988), considerato, tra le altre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale “rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea”.

Le disposizioni contenute nel DPCM 11 Marzo 2020

Con il Decreto, composto da due articoli e due allegati, viene richiesto quanto segue.

Attività sospese

Con l’art. 1 (“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, viene ordinata la sospensione delle seguenti attività:

Attività  Eccezioni
attività commerciali al dettaglio, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (di seguito elencate) purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
Mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) servizi alla persona individuate nell’allegato 2 (di seguito elencate)

Attività consentite

Viene invece consentito l’esercizio delle seguenti attività:

  • edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le prerogative delle Regioni

Con il DPCM si chiarisce che il Presidente della Regione, con ordinanza (ex art. 3, c.2, DL n. 6/2020) può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le prerogative del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni

Fermo restando quanto disposto dal DPCM 8 Marzo u.s. (clicca qui), ovvero:

“e) si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)” (art. 1, c. 1, lett. e))

 

e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni:

  • assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi (ex. artt. 18 a 23 L. n. 81/2017)
  • individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Le raccomandazioni del Governo su attività produttive e professionali

Con il DPCM in esame, il Governo fornisce anche “raccomandazioni” relative alle modalità di svolgimento delle attività produttive e alle attività professionali. Si raccomanda che queste debbano essere svolte in modo tale che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Lo smart working

Il Governo invita, per tutte le attività non sospese, al massimo utilizzo delle modalità di “lavoro agile”.

I punti vendita al dettaglio di cui è consentito l’esercizio

Viene consentita l’attività di “commercio al dettaglio”, ed in particolare di “vendita di generi alimentari e di prima necessità” (allegato 1), quella effettuata presso:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

I servizi alla persona consentiti

Viene consentito lo svolgimento dei seguenti “servizi alla persona” (Allegato 2):

  • Servizi per la persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Coronavirus: gli atti disposti dal Governo

Viene qui riportata una breve cronistoria degli atti normativi predisposti dal Governo dal 23 febbraio u.s. in avanti:

  • Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”.

Le misure di primo intervento di ICE

A seguito dell’epidemia causata dal virus COVID-19, il Ministero degli Affari Esteri ha rilasciato alcune misure utili a supportare le imprese nel momento emergenziale, e l’ICE-Agenzia ha deliberato le misure di primo intervento

Le misure di primo intervento dell’ICE

Le misure di primo intervento previste sono:

  1. ampliamento dell’erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati esteri a partire dal 1° aprile 2020 a tutte le imprese con un numero di dipendenti fino a 100 unità;
  2. annullamento delle quote di adesione già fatturate dall’ICE-Agenzia alle imprese per la partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop, ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo;
  3. rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte: tetto massimo pari a Euro 6.000 a impresa, per i settori agroalimentare e beni di consumo; tetto massimo pari a Euro 10.000 a impresa, per quelle del comparto beni strumentali;
  4. gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall’ICE-Agenzia (fiere, mostre autonome,) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile;
  5. per le altre attività quali seminari, workshop, incoming, ecc., garanzia della partecipazione a titolo gratuito a tutte le imprese, limitatamente a una ammissione/postazione per singola iniziativa a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile.

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